Bambino cade al parco giochi: responsabilità del Comune?
La Suprema Corte pone l’accento su due aspetti:
– da un lato la possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere, con l’ordinaria diligenza, una situazione di possibile pericolo dall’utilizzo del bene;
– dall’altro lato a ciò si accompagna in ogni caso il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
Tali elementi, unitamente al fatto che il bene risulti in perfette condizioni di manutenzione e che non presenti al momento del sinistro difetti in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto, valgono ad escludere la responsabilità del c.d. Custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.
La domanda di risarcimento danni subiti dal bimbo di sei anni veniva rigettata poiché un genitore (o altro adulto) che accompagna un bambino ha un dovere di vigilanza laddove quest’ultimo si appresti ad utilizzare un gioco, da cui possono derivare possibili rischi, comunque prevedibili con l’ordinaria diligenza.
A mio sommesso parere ritengo che il principio sopra citato non sia del tutto condivisibile, se non altro laddove si ritiene che la carente attenzione imputabile ai genitori del bimbo danneggiato…
Infatti, a ben vedere, è difficile immaginare che un genitore, facendo affidamento sul fatto che il giardinetto pubblico in cui accede si compone di diversi giochi adatti al divertimento dei bambini, riservi un’attenzione massima e costante sul comportamento del proprio figlio, soprattutto se quest’ultimo è comunque sufficientemente autonomo per utilizzare i predetti giochi, purché in maniera prudente.
Luca Presutti
Notizia integrale qui: http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/16/bambino-cade-al-parco-giochi-esclusa-la-responsabilita-del-comune
Claudia Protti & Raffaella Bedetti – © Parchi per Tutti